Art. 1. È costituita un’associazione denominata “Consulta Universitaria per la Topografia antica”. L’associazione, non avente fini di lucro, ha sede in Roma, presso il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro n.5.
Art. 2. L’associazione ha lo scopo di elaborare, promuovere, sviluppare e coordinare iniziative scientifiche e culturali riguardanti l’attività di ricerca, l’organizzazione della didattica, della tutela e della valorizzazione dei beni archeologici, in ottica diacronica.
Art. 3. Sono soci di diritto, a loro richiesta, i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, di prima e seconda fascia, e i ricercatori delle discipline del settore della Topografia antica nelle diverse articolazioni e campi di ricerca che comprendono studi sulla organizzazione antropica degli spazi in età antica, inseriti anche nel contesto paleogeografico, con particolare riferimento al mondo classico e ai suoi insediamenti urbani, rurali e viari, anche sommersi, indagati con il sussidio di strumenti e sistemi cartografici antichi e moderni, di fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, archeologiche e monumentali, nonché di adeguate tecniche di fotografia, fotogrammetria, rilievo e analisi, con la finalità di consolidare la conoscenza del relativo contesto storico.
Art. 4. Sono soci le persone od enti che a seguito di loro domanda saranno ammessi dal consiglio direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione, la quota associativa, stabilita annualmente dal consiglio direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell’elettorato attivo e passivo e, dopo tre anni consecutivi di insolvenza, la decadenza dalla qualifica di socio. Assumono la qualifica di soci fondatori i soci intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione e coloro che entreranno a far parte della Consulta nei primi sei mesi dalla sua costituzione.
Art.
5 . Sono organi della Consulta:
– l’assemblea
–
il presidente
– il consiglio direttivo
– il segretario
–
il tesoriere
– il collegio dei revisori dei conti.
Art.
6. L’assemblea, costituita da tutti i soci, delibera sulle
attività della Consulta e sul bilancio preventivo e consuntivo.
Elegge, a scrutinio segreto, il presidente, il vice presidente e il
consiglio direttivo; è presieduta dal presidente; è convocata dal
presidente in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta
straordinaria,
ogni volta che la convocazione sia deliberata
dal consiglio direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto dei
soci.
Art.
7. Il presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede
l’assemblea e il consiglio direttivo, stabilendo l’o.d.g. ed
inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un membro del
consiglio direttivo, o di almeno un quinto dei soci. Dura in carica
tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.
Il presidente
ha la firma e la rappresentanza sociale; può delegare il tesoriere
per le spese correnti. Coadiuvato dal tesoriere, provvede, inoltre,
all’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere
dell’Assemblea e secondo i bilanci da essa approvati; firma con il
tesoriere gli ordini di pagamento.
Nelle votazioni, in caso di
parità, il voto del presidente prevale.
Art.
8. Il consiglio direttivo è composto dal presidente che lo
presiede e da sei soci eletti dall’assemblea generale.
I
membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per un solo mandato; eleggono al loro interno il
segretario e il tesoriere.
Il consiglio direttivo coadiuva il
presidente nella gestione della Consulta e nell’attuazione delle
delibere dell’assemblea, cura assieme al presidente la redazione
dei bilanci e della relazione annuale, si occupa delle forme e delle
modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie.
Si
riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, anche fuori
della sede sociale, purchè in Italia, ed in via straordinaria su
convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei
membri.
Art. 9. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza, o di impedimento.
Art. 10. Il tesoriere coadiuva il presidente nella gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento; può ricevere la delega del presidente per quanto riguarda le spese correnti.
Art.
11. Il segretario cura l’attuazione delle delibere
dell’assemblea nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo:
cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei soci e dei
verbali delle assemblee e del consiglio direttivo.
Le modalità
e le condizioni per l’espletamento delle sue funzioni sono
stabilite dal consiglio direttivo.
Art.
12. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e due supplenti eletti per tre anni dall’assemblea
tra i soci che non siano membri del consiglio direttivo. Spetta loro
il controllo della gestione finanziaria della Consulta il cui
patrimonio è costituito da
– quote sociali;
– contributi
da enti pubblici o privati;
– donazioni;
– altri
eventuali redditi.
Il collegio dei revisori dei conti è tenuto
a presentare annualmente una relazione all’assemblea generale.
Art.
13 non sono consentiti più di due mandati consecutivi per
le seguenti cariche:
Presidente
Membro del consiglio
direttivo
Revisore dei conti
È anche fatto divieto di
cumulo di tali cariche nonché per quelle di vicepresidente,
segretario e tesoriere.
Art.
14. Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima
convocazione, quando siano presenti, o rappresentati per delega,
almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione senza vincoli di
presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all’o.d.g.
l’elezione, o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali,
e lo scioglimento anticipato dell’associazione.
È ammesso
l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente
ad altro socio.
Uno stesso socio non può avere più di due
deleghe.
Art.
15. L’avviso di convocazione, da farsi a mezzo di lettera,
telefax o posta elettronica, deve contenere l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora, nonché l’indicazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione
deve essere spedito almeno quindici giorni prima, salvo casi
d’urgenza nei quali dovrà essere diramato per telefax, o posta
elettronica almeno cinque giorni prima.
Per motivate ragioni
d’urgenza il presidente può convocare l’assemblea e il consiglio
direttivo in via breve.
Art.
16. Le sedute dell’assemblea che hanno all’o.d.g.
l’elezione o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali
sono valide quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà
più uno degli aventi diritto.
Le sedute della giunta sono
valide quando è presente la maggioranza dei membri.
Per
l’elezione del presidente ogni elettore dispone di una preferenza:
risulterà eletto il socio che raccoglierà un numero di suffragi
pari alla metà più uno dei votanti e, se nel primo scrutinio non si
raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il
socio che avrà il maggior numero di voti. In caso di parità di
voto, sarà nominato il più anziano d’ingresso nel ruolo
universitario.
Per l’elezione del consiglio direttivo ogni
elettore dispone di due preferenze: risulteranno eletti i primi sei
soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi, in caso di
parità di voto, sarà nominato il più anziano d’ingresso nel
ruolo universitario.
Per l’elezione del collegio dei revisori
dei conti, ogni socio dispone di un voto: saranno eletti i membri che
otterranno il maggior numero di suffragi.
Le votazioni
riferentisi a persone sono a scrutinio segreto. Le restanti votazioni
hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; devono essere fatte a
scrutinio segreto ove richiesto anche da un solo socio. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le
riunioni per le elezioni devono avere luogo allo scadere di ogni
triennio.
Art.
17. Qualora nel corso del triennio si verifichino vacanze
all’interno del consiglio direttivo, subentrano membri che seguono
nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell’ultima
votazione effettuata.
Qualora si verifichi la vacanza del
presidente, si procede alla convocazione straordinaria dell’assemblea
generale per l’elezione a tale carica.
Art. 18.Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all’assemblea o dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci e devono essere integralmente notificate ai soci insieme con l’o.d.g. dell’assemblea, in cui saranno discusse, in tale o.d.g. devono costituire il primo punto. Le delibere dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 19. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente.
Art. 20. Per tutto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.
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